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Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie (1168 e seguenti) a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione (1146). Egli inoltre può compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670) di vigilanza e di amministrazione temporanea (486), e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio (Cod. Proc. Civ. 747, 748). Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'Art. 528.

Art. 460 codice civile

Codice Civile
Libro Secondo: Delle successioni

Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni

Capo I: Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità

Apertura successione

Delazione eredità

Divieto di patti successori

Acquisto eredità

Poteri del chiamato prima dell'accettazione

Rimborso delle spese sostenute dal chiamato

Capo II: Della capacità di succedere

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