L'eredità si acquista con l'accettazione (470 e seguenti). L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione (456, 1146).Art. 459 codice civile
Codice CivileLibro Secondo: Delle successioni
Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
Capo I: Dell'apertura della successione, della delazione e dell'acquisto dell'eredità
Apertura successione
Delazione eredità
Divieto di patti successori
Acquisto ereditàPoteri del chiamato prima dell'accettazione
Rimborso delle spese sostenute dal chiamato
Capo II: Della capacità di succedere