Successione legittima Il diritto successorio delinea l'insieme delle norme che regolano la trasmissione del patrimonio di una persona deceduta verso i suoi eredi. Va detto subito che del patrimonio fanno parte sia i crediti che i debiti, oltre a tutte le posizioni giuridiche attive e passive della persona scomparsa. I chiamati all'eredità non possono scorporare le voci attive da quelle passive ed hanno l'obbligo di accettare o di rinunciare in blocco ad essa.
Ogni persona può disporre dei propri beni dopo la morte, attraverso la redazione di un testamento. La legge, peraltro, facilita la stesura di questo documento riconoscendo la validità del cosiddetto testamento olografo, quello scritto cioè, anche senza la presenza di notaio o di testimoni.
Se al momento della morte il de cuius non ha lasciato nessun testamento valido, la trasmissione dell'eredità avviene per successione legittima. E' la legge dunque, in mancanza di volontà espresse dalla persona scomparsa, a determinare gli eredi e le quote di loro spettanza. Entra in gioco la successione legittima anche quando il testamento c'è, ma è stato disposto solo per una parte del patrimonio.
I familiari che ereditano in assenza di testamento sono
- il coniuge
- i figli
- i fratelli (solo se mancano i figli)
- gli ascendenti (solo se mancano i figli)
- gli altri parenti entro il 6° grado, solo se unici eredi
Nel caso di premorienza degli eredi legittimi, la loro quota spetta ai rispettivi parenti più prossimi di grado.
Al coniuge (oltre al diritto di abitazione) spetta per legge:
- L'intera eredità: in mancanza di figli e di fratelli o ascendenti del de cuius;
- Il 66,66% dell'eredità: se non ci sono figli, ma sono in vita fratelli o ascendenti del de cuius;
- Il 50% dell'eredità: se esiste un figlio unico (anche in presenza di fratelli o ascendenti del de cuius)
- Il 33,33% dell'eredità: se ci sono 2 o pù figli (anche in presenza di fratelli o ascendenti del de cuius)
In mancanza del coniuge l'eredità spetta interamente all'unico figlio o a tutti i figli in parti uguali.
Gli ascendenti non hanno diritto ad alcuna quota legittima se vi è almeno un figlio del de cuius; in mancanza di figli, hanno diritto al 33,33% dell'eredità se è in vita il coniuge ma non vi sono fratelli del de cuius, o al 25% in presenza di coniuge e fratelli. Hanno diritto all'intera eredità se non sono in vita nè figli, nè coniuge, nè fratelli del de cuius.
I fratelli (uno o più, non fa differenza) non hanno diritto ad alcuna quota legittima se vi è almeno un figlio del de cuius; in mancanza di figli del de cuius, hanno diritto al 33,33% in caso di presenza del coniuge ma di mancanza di figli e ascendenti, ed al 8,33% in caso di mancanza di figli ma presenza di coniuge e ascendenti del de cuius.
A tutti gli altri parenti entro il 6° grado, solo se unici eredi, spetta l'intera eredità da dividersi in parti uguali.
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