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Spesa pubblica

Sono spese pubbliche tutte le uscite di denaro pubblico indirizzate al perseguimento di fini pubblici. Tali spese possono essere classificate in:

· spese correnti (riferite al funzionamento dei pubblici servizi)
· spese fisse (derivanti da leggi organiche)
· spese obbligatorie (indicate nell’elenco allegato allo stato di previsione del Ministero del Tesoro)
· spese d’ordine (relative all’accertamento e alla riscossione delle entrate)
· spese ripartite (da eseguirsi in più esercizi successivi)
· spese a pagamento differito
· spese impreviste

La spesa pubblica va erogata attraverso quattro fasi: l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e infine il pagamento. L’erogazione della spesa pubblica si effettua attraverso un processo prefissato, che è condizione di legittimità del pagamento del debito assunto dall’ente pubblico per il perseguimento dei propri fini.

Dell’impegno non esiste una definizione. E’ ritenuto un momento interno di scritturazione ragionieristica. Può definirsi come accantonamento in bilancio delle somme necessarie per determinate spese o pagamenti. Secondo altra parte della dottrina, invece, l’impegno ha rilevanza giuridica autonoma, in quanto l’efficacia del provvedimento di spesa è condizionato dalla regolarità dell’impegno.

Per esplicare il suo effetto di vincolo di destinazione della somma, l’impegno deve essere regolare e deve accedere ad un provvedimento legittimo.

L’assunzione di impegni di spesa in eccedenza alle previsioni di bilancio e l’imputazione a capitoli o rubriche non pertinenti si raffigurano come irregolarità. Le Ragionerie centrali e quelle periferiche registrano nel loro sistema elettronico gli impegni di spesa.

La liquidazione è la definizione dell’esatto ammontare della spesa. Tale fase va arricchita dai documenti dimostranti il diritto di credito (redatti nelle modalità stabilite dalla legge di contabilità generale). I conti dei fornitori devono essere documentati dagli scontrini di carico che attestano la ricezione del materiale e l’iscrizione nell’inventario da parte del consegnatario.

L’ordinazione è l’emissione del titolo di spesa per il pagamento di una somma di denaro nei confronti dei creditori. L’obbligazione dello Stato avente ad oggetto una somma di denaro è sottratta alle norme di diritto comune sulle obbligazioni pecuniarie. Il titolo di spesa può concretarsi in atti amministrativi quali: ordinativi o mandati diretti, assegni, ordini di accreditamento, ruoli di spesa fissa, forme speciali.

I titoli infine vanno vistati e registrati alla Corte dei conti prima di essere inviati presso le sezioni di Tesoreria provinciali, prima cioè che venga effettuata la cd. transazione sul sistema informatico integrato.



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