Accordi Pre Matrimonio La giurisprudenza stabilisce che, in tema di divorzio e separazione, l’accordo prematrimoniale con cui si stabilisce in anticipo il regime giuridico relativamente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, è invalido, nella parte riguardante le condizioni per il mantenimento dei figli e del coniuge.
Questo per contrasto sia con l’art. 9 della L. 898/70, che non permette limiti di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l’art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la definizione di un assegno all’ex coniuge, raffigura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.
Un accordo analogo viene considerato illecito perché volto a guastare la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irrimediabile compromissione di un obbiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia.
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