Separazione La separazione è un istituto disciplinato dalle norme del codice civile e dal codice di procedura civile; non mette la parola fine al matrimonio ma incide solo su alcuni effetti del matrimonio stesso (si scompone la comunione legale dei beni). Altri effetti come contribuire nell'interesse della famiglia e mantenere il coniuge più debole e la prole sono disciplinati in modo specifico.
La separazione può essere dichiarata autonomamente dalla colpa di uno dei due coniugi. È possibile dunque che i coniugi si separino perché avvenimenti esterni si inseriscano nella loro vita di coppia. A differenza del divorzio, quest’istituto ha carattere transitorio (per rendere formale la riconciliazione è possibile recarsi al Comune di appartenenza).
Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza far ricorso ad un giudice (la separazione di fatto non produce effetti giuridici). La separazione legale produce invece effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali tra marito e moglie.
La separazione determina prima di tutto lo scioglimento del regime di comunione legale dei beni. In caso di separazione consensuale, i coniugi disciplinano i loro rapporti con un accordo che verrà poi approvato dall'autorità giudiziaria. In presenza di un procedimento di separazione giudiziale si ha lo scioglimento dell'eventuale regime di comunione legale.
Sono fatti salvi tutti i provvedimenti che provvedono all'interesse della prole (a chi è separato spetta poi una parte della pensione di reversibilità). Per ciò che riguarda i diritti successori, il coniuge separato è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato.
La modifica del provvedimento di separazione avviene con l'introduzione di un ricorso ai sensi dell'art. 710 c.p.c. Il provvedimento sarà un decreto avente la natura di sentenza che dovrà essere debitamente motivato dal Giudice. È bene sottolineare che la modifica delle condizioni di separazione può essere chiesta sia nel caso di separazione giudiziale che consensuale.
La modifica può avvenire anche concordemente tra i coniugi, con un accordo stragiudiziale (il coniuge che chiede la revisione dei provvedimenti è tenuto a provare che vi è stato un peggioramento delle proprie condizioni economiche). Anche i provvedimenti relativi ai figli possono essere rivisitati tenendo conto del maggior interesse per la prole.
La richiesta di revisione dei provvedimenti adottati in sede di separazione non può essere richiesta senza l'assistenza di un avvocato.
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