Riserva di Legge La riserva di legge in materia penale prevede che la disciplina di una materia si regoli in base alla legge primaria. La riserva di legge ha dunque una funzione di garanzia (assicura che in materie delicate le decisioni siano prese dal Parlamento). Si distinguono alcuni tipi di riserva di legge:
• riserva di legge ordinaria • riserva di legge assoluta (la materia deve essere regolata dalla legge • relativa (i regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia) • rinforzata (la materia è disciplinata dalla legge secondo un contenuto preciso) • riserva di legge formale (nella materia può intromettersi la legge del Parlamento mentre non possono farlo atti aventi forza di legge).
E’ bene sottolineare che esistono anche riserve che non sono a favore della legge ordinaria:
• riserva di legge costituzionale • riserva a favore dei regolamenti parlamentari • riserva di giurisdizione • riserva di regolamento amministrativo
Il principio di riserva di legge in materia penale esprime il divieto di punire un tipo di condotta in assenza di una legge preesistente che la configuri come reato. La funzione della riserva di legge è dunque in principal modo garantistica. Deve essere intesa come riserva di legge anche se in alcuni casi l'apporto da parte di una fonte normativa secondaria è ammessa.
Per quel che concerne i decreti legislativi, parte della dottrina sorregge l’idea che le caratteristiche di questi atti non siano compatibili con la ratio di garanzia della riserva di legge. La dottrina dominante invece annovera sia il decreto legislativo sia il decreto legge tra le fonti del diritto penale. (non è fonte del diritto penale la legge regionale).
Per ciò che riguarda le consuetudini, non possono operare né quelle incriminatrici, né quelle abrogatrici. È ammesso il ricorso alla consuetudine scriminante. Le norme che configurano le scriminanti non hanno carattere penale (non sono dunque subordinate al principio della riserva di legge). |
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