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Osservatorio regionale sul mobbing - Legge Regionale del Lazio

Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16 «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro»

Art. 6 (Osservatorio regionale sul mobbing)

1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.

2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge;
b) monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing;
c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.

3. L'Osservatorio è composto da:

a) il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede;
b) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della vita, o loro delegati;
c) un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro;
d) il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle diseguaglianze;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;
h) un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti dall'Amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.

4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.

5. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Ai componenti l'Osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.

Mobbing

Mobbing sul posto di lavoro

Normative mobbing

Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16 «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro»

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