Osservatorio regionale sul mobbing - Legge Regionale del Lazio Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16 «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro»
Art. 6 (Osservatorio regionale sul mobbing)
1. E' istituito l'Osservatorio regionale sul mobbing, con sede presso l'assessorato competente in materia di lavoro.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) attività di consulenza nei confronti degli organi regionali, nonché degli enti pubblici, delle associazioni od enti privati e delle aziende sanitarie che adottino progetti o che sviluppino iniziative per le finalità di cui alla presente legge; b) monitoraggio ed analisi del fenomeno del mobbing; c) promozione di studi e ricerche, nonché di campagne di sensibilizzazione e d'informazione, in raccordo con le amministrazioni, gli enti e gli organismi destinatari delle norme di cui alla presente legge.
3. L'Osservatorio è composto da:
a) il direttore del dipartimento competente in materia di lavoro, o suo delegato, che lo presiede; b) i direttori dei dipartimenti competenti in materia di sanità e di qualità della vita, o loro delegati; c) un rappresentante della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro; d) il responsabile della struttura regionale competente in materia di lotta alle diseguaglianze; e) un rappresentante del Ministero del lavoro; f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale; g) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale; h) un sociologo, due psicologi e due avvocati esperti in diritto del lavoro, scelti dall'Amministrazione nell'ambito di terne di nominativi forniti dai rispettivi ordini o associazioni professionali.
4. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla competente struttura dell'assessorato.
5. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
6. Ai componenti l'Osservatorio è corrisposto il trattamento economico determinato ai sensi della normativa regionale vigente.
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