Mobilità Con il termine mobilità si indica il licenziamento collettivo (il datore di lavoro può adottare questo tipo di provvedimento in presenza di condizioni previste dalla legge 223/91). Le imprese possono reclamare la mobilità per riduzione di personale, trasformazione di attività o fallimento (devono comunque avere più di 15 dipendenti).
Non possono essere disposti in mobilità i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, gli apprendisti, gli impiegati che svolgono attività stagionali e quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità. È bene sottolineare che le imprese, per procedere, devono informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati.
Il lavoratore viene dunque iscritto in una lista specifica (che gli assicura un accesso al lavoro agevolato). L’indennità è pari al trattamento di cassa integrazione e cioè l’80% dello stipendio lordo. Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale.
Se il licenziamento viene ordinato senza la forma scritta, il giudice può ritenerlo illegittimo. La tutela accordata al dipendente (nel caso venga licenziato ingiustamente), è poi diversa a seconda della dimensione dell'azienda.
Oltre alla reintegrazione il licenziamento illegittimo impegna il datore di lavoro a ricompensare il lavoratore del danno subito (attraverso il pagamento della retribuzione globale di fatto). Tale pagamento presume il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Il lavoratore può rinunciare alla reintegrazione e chiedere in cambio un'indennità pari a 15 mensilità di retribuzione. L'obbligo di riassunzione del lavoratore invece viene ordinato dal giudice nei confronti dei datori di lavoro, imprenditori o meno, che occupano:
• fino a 15 dipendenti • fino a 60 complessivamente se nell'unità produttiva interessata sono occupati meno di 16 dipendenti.
Questa tutela si accosta anche alle organizzazioni di tendenza (non imprenditori che svolgono attività senza fini di lucro) e ai lavoratori dipendenti da enti pubblici (in cui la stabilità non è garantita da norme di legge).
Il licenziamento illegittimo pone allora il datore di lavoro di fronte alla scelta di riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure, di pagargli un'indennità (che dovrà essere compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità).
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