Mobbing - Iniziative degli enti locali - Legge Regionale del Lazio Legge Regionale del Lazio 11 Luglio 2002, n. 16 «Disposizioni per prevenire e contrastare il fenomeno del "mobbing" nei luoghi di lavoro»
Art. 5 (Iniziative degli enti locali)
1. Le province ed i comuni assumono iniziative per diffondere l'informazione sul fenomeno del mobbing e per prevenirne l'insorgenza.
2. Nell'ambito delle contrattazioni collettive decentrate integrative per il comparto regione - enti locali, le parti pubbliche e quelle sindacali verificano le possibilità e le modalità per l'adozione di idonee misure, al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di mobbing, anche attraverso la partecipazione dei dirigenti e degli altri dipendenti ad appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
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