Matrimonio Secondo quanto dettato dall'art. 29 della Costituzione, "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."
Il Codice Civile disciplina poi tutti gli aspetti dell'istituto matrimoniale: il valore della promessa di matrimonio, le condizioni necessarie per contrarre matrimonio, le formalità preliminari, le norme relative alla celebrazione, le cause di nullità, fino ad arrivare ai diritti e doveri dei coniugi.
Proprio alcuni degli articoli relativi a diritti e doveri dei coniugi sono considerati tra i più importanti, tanto che vengono letti anche durante la celebrazione del matrimonio, sia civile che concordatario.
Parliamo degli articoli 143, 144 e 147 che riportiamo di seguito:
Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 147 Doveri verso i figli
Il matrimonioimpone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. 20071002 |