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Mantenimento

Al momento della separazione, se uno dei coniugi non dispone di redditi propri, il giudice può stabilire che l'altro coniuge gli corrisponda un assegno di mantenimento (l'assegno deve garantire lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio).

L’assegno in questione può essere corrisposto mensilmente (in caso di inadempimento potrà essere disposto il sequestro di parte dei beni dell'obbligato). Il provvedimento con cui il Giudice ordina il pagamento dell'assegno può essere modificato o revocato qualora vi siano validi motivi.

Mentre il mantenimento è negato al coniuge cui è addebitabile la separazione, non sono invece mai negati gli alimenti se ne sussistono i presupposti.
Per quanto riguarda l'assegnazione dell'abitazione familiare e l'affidamento dei figli valgono gli stessi principi che regolano la procedura di separazione.

L'assegno di divorzio ha una natura diversa da quello che può essere stabilito in sede di separazione. Sebbene di solito si parli in maniera indefinita di alimenti o di mantenimento, le due nozioni sono da differenziare. E’ bene chiarire la diversa posizione di entrambi i provvedimenti.

Il diritto agli alimenti presuppone l'impossibilità dell'alimentando di poter provvedere al proprio sostentamento. Dunque il coniuge separato che non abbia redditi propri o non sia in grado di procurarseli ha diritto soltanto alla corresponsione degli alimenti.

Il concetto di mantenimento si riferisce invece alla attività di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita dei coniugi prima della separazione (si ricorda che il mantenimento spetta al coniuge che non ha avuto responsabilità nella separazione).

Condizione per il manifestarsi del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione è che questi sia privo di equi redditi propri. Si dovrà procedere dunque alla stima comparativa dei mezzi economici di ciascun coniuge al momento della disunione.

Vengono inclusi tra gli elementi che rappresentano un'utilità economicamente valutabile: il godimento della casa coniugale, la disponibilità del prezzo di un immobile e i redditi di qualsiasi natura.

Il giudice, nell’indicare l'assegno di mantenimento, potrà contenerne l'importo, stabilendo che il coniuge beneficiario potrà disporre della casa coniugale e del relativo arredo (si ritiene che il giudice potrà assegnarlo alla moglie salvo quella parte che è intimamente necessaria al marito cui sia addebitata la separazione.

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