Licenziamento Il licenziamento è l'atto con il quale il datore di lavoro recede dal contratto di lavoro con un suo dipendente. Nell'ordinamento italiano il potere di licenziare può essere esercitato solo nel rispetto di precisi limiti. Il licenziamento è possibile solo in presenza di specifiche motivazioni giustificate che riguardano la condotta del lavoratore o la situazione in cui si trova l'azienda.
La motivazione più frequente del licenziamento riguarda comportamenti colposi o dolosi del lavoratore. In relazione alla gravità della condotta, nel diritto italiano si distingue tra licenziamenti per "giusta causa" e per "giustificato motivo". "Giusta causa" è un concetto usato dal codice civile italiano per riferirsi ad un comportamento tanto grave da non consentire la prosecuzione del rapporto. Il datore può licenziare in tronco, senza dare alcun preavviso.
Il "giustificato motivo" è un'ipotesi meno grave di inadempimento degli obblighi contrattuali, che giustifica il licenziamento ma con l'obbligo di concedere il preavviso previsto. La condotta del lavoratore deve essere valutata sia con riguardo alle modalità concrete del comportamento sia all'elemento soggettivo.
A volte il licenziamento è reso necessario da una riorganizzazione del lavoro, da ragioni relative all'attività produttiva o da una crisi aziendale. Per ragioni di natura economica, il datore può quindi decidere di licenziare uno o più lavoratori. Se il licenziamento interessa cinque o più lavoratori nell'arco di 120 giorni, il datore è tenuto ad osservare la speciale disciplina prevista per i licenziamenti collettivi.
Il lavoratore da licenziare deve essere scelto secondo correttezza. Se esistono, devono essere applicati i criteri concordati con le associazioni sindacali. In ogni caso è ovviamente vietato scegliere il lavoratore da licenziare sulla base di motivazioni discriminatorie. Prima di procedere al licenziamento, il datore di lavoro ha l'obbligo di verificare che il lavoratore non possa essere adibito a mansioni equivalente in altro posto di lavoro.
Si deve distinguere il licenziamento disciplinare da quello non disciplinare (deve essere intimato per iscritto, pena l'inefficacia del provvedimento). La lettera di licenziamento assume la forma di una raccomandata, consegnata direttamente all'interessato o a mezzo posta. Finché la comunicazione è orale, il lavoratore resta dipendente in forza presso il datore di lavoro.
Lo scritto con cui è intimato il licenziamento potrebbe non contenere alcun riferimento ai motivi del provvedimento datoriale. In questo caso il lavoratore può richiedere i motivi del licenziamento, richiesta cui il datore di lavoro deve rispondere entro i successivi sette giorni.
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