Libertà Condizionata La liberazione condizionale è un istituto giuridico. Consiste nella sospensione della pena detentiva (vi si può far ricorso quando sia stata scontata un’adeguata parte della pena originale). In Italia è regolata dagli articoli 176 e 177 del codice penale.
Nel linguaggio comune, la scarcerazione sotto condizione viene chiamata anche libertà vigilata. Per essere ammessi ai favori di questo istituto, è necessario rispettare i seguenti requisiti oggettivi e soggettivi:
• aver scontato almeno 30 mesi • aver scontato almeno 4 anni di pena e non meno di ¾ della pena irrogata, in caso di recidiva aggravata • aver scontato almeno 26 anni di pena in caso di condanna all'ergastolo • aver tenuto un buon comportamento • aver assolto le obbligazioni civili derivanti dal reato
Può chiedere di essere ammesso al beneficio della detenzione la persona condannata che stia scontando una pena per reato commesso quando era minore di 18 anni. Nel caso in cui la liberazione condizionale non sia elargita per riscontrato difetto del requisito del ravvedimento, una nuova richiesta non può essere riproposta prima che siano passati sei mesi dal giorno in cui è divenuto il provvedimento di rigetto.
L’istanza per essere ammessi al beneficio della liberazione condizionale deve essere presentata al direttore dell’istituto di reclusione nel quale il condannato è detenuto. Costui provvede a trasmettere l’istanza al Tribunale di sorveglianza competente.
Il Tribunale di sorveglianza emette dunque ordinanza di concessione della liberazione condizionale, dandone comunicazione al Magistrato di sorveglianza e all’ufficio di esecuzione penale esterna. La liberazione condizionale può essere revocata dal Tribunale di Sorveglianza, a seguito di proposta di revoca da parte del Magistrato di Sorveglianza, nei seguenti casi:
• se la persona liberata commetta un reato della stessa indole • se trasgredisca gli obblighi previsti dalla libertà vigilata |
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