Le Procedure previste per il divorzio Per richiedere il Divorzio occorre passare per alcune procedure obbligatorie. A questo scopo la legge 898/70 prevede:
• l’omologazione della separazione consensuale • la pronuncia della sentenza di separazione giudiziale tra i coniugi
In entrambi i casi, per presentare domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte per almeno tre anni. Si può dunque chiedere il divorzio con due diverse procedure che in pratica ci riconducono a due tipi differenti di divorzio:
• Il divorzio consensuale • Il divorzio contenzioso
In quello consensuale le due parti devono trovarsi in accordo su tutte le condizioni del divorzio. In questo caso le due parti presentano un unico ricorso e devono confermare la loro volontà, presentandosi davanti al Tribunale in camera di consiglio. Nel divorzio contenzioso invece le parti non sono d’accordo sulle condizioni del divorzio e dunque uno solo dei coniugi presenta la domanda al Presidente del Tribunale, che fissa l’udienza (ordinando la convocazione dell’altro coniuge, per il tentativo di conciliazione).
Se necessario, il Presidente pronuncerà i provvedimenti provvisori ed urgenti, nominando un Giudice Istruttore, dinanzi al quale la causa continua per raccogliere le prove indispensabili, in relazione alle domande delle parti.
Abbiamo visto quindi che per chiedere il divorzio è sempre necessario intraprendere un’azione legale (anche se alcuni ritengono che per il divorzio congiunto non sia necessario). E’ bene sottolineare che ci si può opporre al divorzio chiesto dall’altro coniuge solamente se la richiesta è motivata dai fatti previsti dalla legge. L’unico motivo di opposizione consiste nell’eccezione relativa alla mancanza dei presupposti di legge.
Le condizioni della separazione non sono tuttavia vincolanti per il giudice del divorzio (che è libero di confermarle o modificarle). Lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio può essere dunque chiesto da uno dei coniugi:
• quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato al carcere, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza • quando l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente • quando è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniuge • quando il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione
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