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Lavoro a Chiamata

Nel 2005 è stato inaugurato il contratto di lavoro intermittente o a chiamata; con questa tipologia di contratto un impiegato si mette a disposizione di un datore di lavoro che può utilizzare la prestazione lavorativa solamente quando ne ha bisogno.

Il contratto in questione può essere a tempo determinato o indeterminato e deve essere stipulato in forma scritta. Le prestazioni discontinue dovranno essere individuate dai contratti collettivi di lavoro o dal Ministero del Lavoro.
I soggetti che possono redigere questo tipo di contratto sono:

· i disoccupati con meno di 25 anni
· i lavoratori con più di 45 anni che sono stati licenziati.

Il lavoratore ha diritto a due tipi di compensi. Se non lavora e garantisce la sua utilizzabilità ad essere interpellato ha diritto ad una indennità di disponibilità che è stabilita dai contratti collettivi (non può essere inferiore ad un minimo stabilito con decreto ministeriale).

Se invece lavora, ha diritto al trattamento economico previsto dai contratti collettivi al pari dei lavoratori che hanno gli stessi incarichi. Questo contratto di lavoro può essere rescisso qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni a carattere discontinuo.

È ammesso il ricorso al lavoro intermittente durante i fine settimana, le ferie estive e le vacanze pasquali e natalizie. Tutti i datori di lavoro possono ricorrere al contratto di lavoro intermittente, con il solo limite dei divieti posti ex lege. Il contratto può essere portato a termine anche con lavoratori già occupati.

Non si può ricorrere al lavoro a chiamata nei seguenti casi:

· qualora il datore di lavoro non abbia effettuato la valutazione dei rischi
· al fine di sostituire lavoratori in sciopero
· nel caso in cui il datore abbia proceduto a licenziamenti collettivi nei sei
mesi precedenti l'assunzione
· quando sia in corso una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale

Il contratto deve precisare le esigenze che giustificano il ricorso al lavoro a chiamata, la sua durata, l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui il datore può richiedere la prestazione, i tempi di corresponsione della retribuzione e le misure di sicurezza specifiche per l'attività dedotta in contratto.

Al lavoratore intermittente deve essere garantito il medesimo trattamento normativo, economico e previdenziale riconosciuto ai colleghi di pari livello. L'importo minimo dell'indennità è fissato dai contratti collettivi di settore, e non può essere inferiore al 20% della retribuzione mensile.



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