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Lavoratori Domestici

E` bene partire dalla premessa che ogni anno deve essere assicurato ai lavoratori domestici un periodo di riposo e dei giorni di ferie.

E’ nel momento dell’assunzione che il datore di lavoro si deve accordare con il dipendente sul periodo dell’anno in cui godere delle ferie (i lavoratori stranieri hanno la possibilità di cumulare le ferie di due anni così da programmare il rientro nel Paese d’origine).

Nel caso in cui il rapporto di lavoro termini, le ferie possono essere rimborsate economicamente. Non rientrano nel periodo di riposo i giorni di malattia o infortunio e le festività nazionali. Tra le festività nazionali rientrano, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il lunedì di Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l’8 dicembre, il 25 e il 26 dicembre, il Santo patrono del luogo in cui si lavora. In questi giorni si riposa e resta l’obbligo, per i datori di lavoro, di versare la normale retribuzione.

In caso di dimissioni o licenziamento al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie, quanti sono i mesi di effettivo lavoro. Al lavoratore domestico che abita con il datore di lavoro spetta anche un rimborso per vitto e alloggio. Tutte le informazioni per colf, badanti e collaboratori domestici, sono comunque contenute nel nuovo Contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico, valido dal 1 marzo 2007 al 28 febbraio 2011.

Il Ministero dell’Interno ha da poco predisposto dei kit contenenti i moduli a lettura ottica per la domanda di nulla osta (da spedire allo Sportello Unico per l’Immigrazione) che il datore di lavoro deve presentare nel caso in cui volesse assumere un lavoratore straniero residente all’estero.

Il kit comprende oltre ai moduli "A-Dom" (lavoro domestico), "B-Sub" (lavoro subordinato) e "C-Stag" (lavoro stagionale), una scheda riepilogativa, una busta prestampata, il cedolino dell’assicurata postale, nonché le istruzioni per la compilazione.

La domanda deve essere dotata dalla fotocopia del documento di identità del datore di lavoro e del cittadino straniero. Andrà consegnata in busta chiusa agli uffici postali abilitati all’accettazione delle domande e spedita come posta assicurata, a partire dalle ore 14,30 di martedì 14 marzo 2006.

Lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura da indicare sull’indirizzo può essere anche quello della provincia di residenza del datore di lavoro (lo Sportello Unico che rilascerà il nulla osta al lavoro è, in ogni caso, quello del luogo in cui verrà svolta l’attività lavorativa).

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