La separazione Consensuale e Giudiziale La separazione è il soluzione che l’ordinamento accorda in presenza di una situazione di crisi di una coppia legata dal matrimoniale. Rappresenta un diritto che può essere esercitato solo dai coniugi. In pratica i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente.
Successivamente, se la coppia si riunisce, la separazione viene annullata, altrimenti, trascorsi tre anni di separazione, le parti possono chiedere il divorzio.
E’ sempre obbligatorio l'intervento del tribunale (che esercita un controllo sulla legittimità delle scelte della coppia). La separazione può essere consensuale o giudiziaria. Quest’ultima può accogliere la domanda di addebito o meno.
La separazione consensuale consiste in un accordo dei coniugi su tutte le condizioni che dovranno regolare i loro rapporti. Il tribunale si limita dunque ad un controllo di legittimità sulla legittimità delle clausole. (in caso di presenza di prole, il controllo del tribunale diventa più rilevante).
Quando i coniugi non riescono ad arrivare ad un accordo, devono chiedere al tribunale di stabilire le condizioni che dovranno regolare i loro rapporti. Si instaura allora una vera e propria causa ordinaria (osservando le regole del processo civile).
E’ preferibile la procedura della separazione consensuale perché risulta meno traumatica per le parti, perché consente la permanenza di quel reciproco rispetto necessario in presenza di figli e soprattutto perché risulta più rapida e più economica.
Per la separazione consensuale, l'assistenza dell'avvocato non è necessaria (anche se è consigliabile nell'ipotesi in cui ci siano dei gravi motivi di contrasto) mentre in quella giudiziale, l'assistenza dell'avvocato è obbligatoria. Si può chiedere la separazione infine quando si siano verificati fatti tali da rendere inammissibile il proseguimento della convivenza.
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