La discriminazione sessuale sul lavoro La discriminazione sessuale sul lavoro è molto frequente (spesso è esercitata in modo subdolo). Il Ministero del Lavoro ha inviato a questo proposito una circolare, la 31/2001, ai propri ispettori, chiedendogli di vigilare in maniera più attenta nei luoghi di lavoro. "Cercasi commessa" è un esempio di offerta illecita, perché attua una discriminazione basata sul sesso.
La legge ammette tuttavia l’unicità di sesso quale condizione per lo svolgimento di una data attività. La disparità di trattamento più frequente invece viene di solito esercitata sulle donne, nel momento che precede l’assunzione, in fase di svolgimento dell’attività e in fase di licenziamento. Ci sono alcuni consigli che andrebbero tenuti a mente:
• l’aspirante lavoratrice non puo' essere sottoposta a test gravidico. • Non può essere sottoposta alcuna domanda relativo allo svolgimento del servizio militare. • Svantaggi o vantaggi proporzionalmente minori o maggiore relativi al sesso sono da considerare discriminatori. • L’azienda non può sottoporre alla candidata fogli in bianco da firmare prima della fase di assunzione. • L’azienda non può sottoporre alla candidata lettere di dimissioni dove la data sia lasciata in bianco. • Non ha validità il licenziamento sottoposto alla lavoratrice, qualora sia stato imposto nel periodo che va dalla pubblicazione delle carte per le nozze ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio.
Sono sospette le dimissioni presentate causa matrimonio (possono scaturire da un licenziamento mascherato o da mobbing). Le dimissioni, dunque, devono essere confermate di persona. Sono sospette anche le dimissioni presentate durante la gravidanza e fino al primo anno di vita del bambino. L’azienda infine non può sottoporre la lavoratrice a lavoro notturno tre le 24 e le 6, nel caso in cui sia stato provato lo stato di gravidanza.
Da marzo 2001 è scattata la nuova legge sugli infortuni domestici rivolta ad assicurare ben 7 milioni di casalinghe. Si deve sottoscrivere una polizza che garantisce una prestazione solo in caso di inabilità permanente superiore al 33%. Serve un versamento di 12,91 € l'anno. L'attività domestica deve essere svolta in via non occasionale e finalizzata alla cura delle persone che compongono il proprio nucleo familiare.
Il premio non è frazionabile ed è esente da oneri fiscali (va versato in un fondo speciale presso l'Inail). Sono esclusi dalla copertura gli infortuni mortali e gli incidenti che non comportano inabilità superiore al 33%. In caso di inabilità superiore al 33% la casalinga può chiedere una rendita vitalizia. Per il calcolo della liquidazione della rendita ci si baserà sulla retribuzione annua minima del settore industriale.
Le diverse invalidità si potranno cumulare, ma saranno comunque rimborsabili solo le inabilità non inferiori al 33% (per una percentuale del 33% la rendita ammonta a 168,36 € al mese). |
|