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L'Orario di Lavoro

Quarantotto dovrebbe essere il numero di ore che un lavoratore non dovrebbe superare nell’ambito della sua settimana lavorativa. Nel computo generale dovrebbero essere previste almeno quattro settimane di ferie l’anno e ventiquattro ore di riposo ogni sette giorni. Lo ha stabilito il decreto legislativo numero 66 del 4 aprile 2003, il quale prevede:

• L’orario di lavoro è fissato per un massimo di 40 ore settimanali (a durata comprensiva di straordinari non può superare le 48 ore). In caso di superamento di questi limiti, le imprese con più di dieci dipendenti devono avvertire l’ispettorato del lavoro competente.

• Per lavoro straordinario s'intende il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. E’ da sottolineare che, in assenza di contratti collettivi, le prestazioni di lavoro straordinario possono essere richieste solo avendo stabilito precedentemente un accordo tra datore e lavoratore.

• Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo settimanale consta in un periodo minimo di 24 ore e il diritto scatta ogni sette giorni lavorativi.

Per lavoro notturno si intende quello svolto nel lasso di tempo che va dalle ore 24 e le 5 della mattina. Il lavoratore notturno non deve comunque lavorare più di otto ore nell’arco delle 24 ore. In caso di conclusione del rapporto di lavoro per scadenza del termine, per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni, al lavoratore spetta un sostegno economico: l'indennita' di disoccupazione ordinaria.

Per richiederla è necessario presentare la domanda di disoccupazione all'Inps (tramite la Sezione circoscrizionale per l'impiego), entro 68 giorni dal licenziamento. Possono presentare la domanda i lavoratori:

• con almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria

• con una anzianità contributiva di almeno 52 settimane lavorative nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

Al disoccupato viene versata l’indennità per un periodo di 180 giorni. Inoltre l’Inps ha chiarito le nuove disposizioni in materia: dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 il periodo di riscossione è stato elevato a 7 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni e a 10 mesi per quelli di età superiore ai 50 anni.

L’indennità è pari al 40% della retribuzione media percepita nei 3 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione. L'indennità è soggetta al limite di un importo massimo mensile lordo che per il 2005 è di € 819,62 elevato a € 985,10 per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.773,19.

Per il lasso di tempo che va dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 è pari al 50% della retribuzione per i primi sei mesi e il 30% per il settimo mese per i lavoratori con età inferiore a 50 anni. A chi ha più di 50 anni, spetta il 50% della retribuzione per i primi sei mesi, il 40% per i tre mesi successivi e il 30% per il decimo mese.

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