L'Adozione L'adozione è un istituto giuridico che garantisce, ad un minore in stato di abbandono, il diritto a vivere in seno ad una famiglia diversa da quella biologica.
Il 29 maggio 1993, viene redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja (al centro della convenzione il minore e i suoi diritti fondamentali). L'adozione viene riconosciuta come un’opportunità per dare una famiglia a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine.
La Legge del 4 maggio 1983 (n. 184, art. 27) dispone che “l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome". La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale o in uno stato estero aderente alla Convenzione dell'Aja.
Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana. I requisiti stabiliti dalla legge italiana sono i seguenti:
- Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni.
- La differenza di età tra gli adottandi e l'adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni.
- Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni.
Le coppie italiane che decidono di dare la propria disponibilità ad un'adozione devono determinare quale sia il proprio Tribunale per i minorenni di competenza. La dichiarazione di disponibilità all'adozione deve essere inviata al Tribunale (la dichiarazione può essere redatta anche in carta semplice). Quest'ultimo si rivolge a questo punto ai servizi sociali presenti sul territorio per potere valutare la coppia.
I Servizi Sociali valutano l’eventuale idoneità a educare ed istruire (anche gli organi di Pubblica sicurezza effettueranno dei controlli). Al termine dell'istruttoria, i servizi sociali territoriali esprimeranno un parere e redigeranno una relazione che verrà inviata al Tribunale. Letti i pareri e la relazione, il Tribunale, dichiara l'idoneità o l'insussistenza dei requisiti all'adozione della coppia (il Giudice potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti). Si parla di adozione nazionale quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio italiano.
Ci si riferisce al termine rischio giuridico quando si parla della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale. In questo periodo il bambino viene assegnato alla famiglia adottiva. Una volta avuto il via libera la coppia si reca presso la struttura dove è ospitato il minore e presso il tribunale per i minorenni dove firmerà il decreto di affido preadottivo della durata di un anno. Al termine di questo passo, l'adozione si riterrà definitiva.
L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso. L’iter è composta da una prima fase da svolgersi in Italia nella quale viene decretata l'idoneità della coppia. Successivamente la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa.
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