Inpdap: Liquidazione trattamento di fine servizio e di fine rapporto agli eredi Come noto, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 346/90, l’Istituto, nel caso di liquidazione di indennità di fine servizio o di fine rapporto agli eredi di un ex iscritto, aveva l’obbligo di richiedere agli aventi diritto prova dell’avvenuta presentazione della denuncia di successione, o la dichiarazione degli interessati di esenzione dall’obbligo di denuncia nei casi previsti dal decreto medesimo.
Per effetto della legge n. 383/01, che, all’art.13, comma 1, aveva soppresso l’imposta sulle successioni e donazioni, tale dovere di verifica era venuto meno.
Tuttavia, l’imposta sulle successioni e donazioni è stata nuovamente istituita dal comma 47 dell’art. 2, D.L. 262/06, come sostituito dalla relativa legge di conversione.
In considerazione di tale novità, si rende nuovamente necessario, nei casi in cui l’Istituto si trovi a pagare, a titolo di TFS o TFR, somme spettanti iure successionis agli eredi legittimi e/o testamentari dell’ex iscritto, acquisire la documentazione prescritta dall’art. 48 citato.
Rimane fermo quanto disposto dall’art. 28, comma 7, del D.Lgs.346/90, secondo il quale il coniuge ed i parenti in linea retta del de cuius non sono obbligati a presentare la denuncia di successione se l’attivo ereditario ( comprensivo dell’indennità che dovrà essere corrisposta) non è superiore a € 25.822,84 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Si rammenta, altresì, che le somme spettanti iure proprio ai superstiti di iscritto deceduto in attività di servizio non concorrono a formare l’attivo ereditario, secondo quanto stabilito dall’art. 12, comma 1, lettera C del D.Lgs. Citato.
Nota Operativa 19 ottobre 2007 n. 11 - Inpdap
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