Il trattamento di fine rapporto Il trattamento di fine rapporto è la somma che spetta al dipendente al termine del lavoro in un'azienda. In pratica è una prestazione al cui pagamento è tenuto il datore di lavoro nel momento in cui cessa il rapporto stesso. Questo tipo di erogazione è dovuta dal momento della cessazione del rapporto autonomamente dal fatto che siano conosciuti tutti i dati necessari per il calcolo.
Il trattamento di fine rapporto si quantifica sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari all'importo della retribuzione annua divisa per 13,5. Lo 0,5% di questa quota, va all'Inps come contributo per le prestazioni pensionistiche (la quota risparmiata annualmente è pari al 6,91% della retribuzione).
Gli importi messi da parte sono indicizzati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo. Da sottolineare che dal 2005 il valore del Tfr maturato non è più presente come voce nel modello Cud.
Il Consiglio dei ministri ha approvato in data 24 novembre 2005 la Riforma della Previdenza complementare che disciplina la destinazione del Tfr ai fondi pensione complementari. La novità ha preso forma concreta dal 1° gennaio 2007.
Da questa data è scattato il decorso dei sei mesi entro i quali il lavoratore che non aveva ancora aderito ad una forma pensionistica complementare, doveva scegliere se destinare o meno il Tfr ai fondi pensioni.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, inoltre, i Fondi dovevano adeguare i propri statuti e le imprese di assicurazione costituire il patrimonio separato e autonomo per la gestione di forme previdenziali.
Nel settore pubblico il valore della prestazione si ottiene dalla moltiplicazione dell'ultima retribuzione utile per gli anni di servizio effettivi e riscattati. La legge n. 335/95 ha previsto l'estensione del Tfr anche ai dipendenti pubblici (anche se restano esclusi dalla Riforma della Previdenza complementare).
|
|