Il Reato nel Codice Penale Il reato è un fatto umano, sia commissivo che omissivo, al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale in ragione del fatto che tale comportamento sia stato definito come antigiuridico. Dal punto di vista formale reato è quel fatto espressamente previsto dalla legge al quale l'ordinamento giuridico ricollega la sanzione.
Dal punto di vista strutturale il reato è quel fatto umano attribuibile al soggetto offensivo di un bene giuridicamente tutelato sanzionato con una pena proporzionale alla rilevanza del bene tutelato. Il reato si distingue dall'illecito amministrativo e civile per la diversa natura della sanzione prevista.
Gli elementi essenziali del reato sono:
• il fatto • la colpevolezza • l'antigiuridicità
E’ reato l'illecito penale che prevede come sanzione una delle pene previste dall'art.17 del Codice Penale:
• delitti: ergastolo, reclusione e multa • contravvenzioni: arresto e ammenda
Questa distinzione è importante sul piano applicativo per il criterio di imputazione soggettiva. Le contravvenzioni nascono dai reati di polizia con cui si esprimeva la regolamentazione disciplinare della vita associata.
I delitti invece sono reati che violano norme a tutela di diritti naturali. La divisione principale all'interno della categoria del reato è quella che identifica i delitti dalle contravvenzioni. Questa separazione risale al Codice Toscano del 1856.
Sono delitti i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti:
• l'ergastolo • la reclusione • la multa
Sono invece contravvenzioni i reati al cui verificarsi l'ordinamento penale ricollega le pene seguenti:
• l'arresto • l'ammenda
La distinzione ha rilievo sotto diversi aspetti: mentre per i delitti si risponde a titolo di dolo per le contravvenzioni si risponde sia per dolo che per colpa. |
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