Il Principio di Offensività Il Principio di Offensività è un elemento molto importante per quel che concerne la concezione liberal-democratiaca del reato. Tale principio esclude la punibilità dei fatti per i quali manca una effettiva lesione del bene giuridico protetto.
Lo stesso principio si frappone con l'esigenza che a volte esiste di prevenire la lesione di un bene giuridico, punendo la condotta del soggetto. Dunque non vi può essere reato senza un offesa ad un bene giuridico, cioè ad una situazione protetta dall'ordinamento.
I beni protetti sono:
• i beni costituzionalmente rilevanti • i beni costituzionalmente non incompatibili
Con i conseguenti limiti di interpretazione:
• divieto di criminalizzazione derivanti da principi costituzionali generali • divieto di limitare i diritti costituzionali di libertà • divieto di obblighi costituzionali di criminalizzazione
Sul piano della meritevolezza dei beni e dei limiti che comporta nel reperire il bene giuridico è bene sottolineare la sicura meritevolezza dei beni costituzionalmente rilevanti (beni di rango primario e secondario).
Il bene tutelato deve quindi rispettare i principi della necessarietà della tutela penale; è dunque impossibile il trattamento irrogato con sanzione penale amministrativa. Ciò introduce una delimitazione del reato e consente di punire soltanto i fatti che ledano o pongano in pericolo l'integrità di un bene giuridico.
Da quanto detto si capisce che il principio di offensività è complementare al principio di materialità e integrato a questo nel principio di tipicità (lo sviluppo di questa categoria viaggia insieme all'evoluzione del concetto di evento in senso giuridico).
Tuttavia nessuna norma fa riferimento specifico al concetto di offesa necessaria, come canone di criminalizzazione. L'esistenza del principio si ricava dall'art. 13 Cost., che parla di interesse da salvaguardare attraverso il sacrificio della libertà personale, dall'articolo 25, 2° e 3° comma, dall'art.27/3 Cost. che vieta la strumentalizzazione della persona e i trattamenti contrari alla rieducazione.
Per la legge ordinaria gli assertori del principio di offensività sostengono che il codice penale lo preveda nella sua parte generale, laddove afferma: La punibilità è [...] esclusa quando [...] è impossibile l'evento dannoso o pericoloso, art. 49 c.p.. L'applicazione pratica passa attraverso la distinzione di cui sotto:
• l’individuazione dell'oggetto giuridico del reato. • lo scopo della norma, immanente alla previsione penale.
Per aversi incriminazione e condanna dovrebbe essere necessario un quid pluris rispetto all'offesa. Secondo parte della dottrina si introdurrebbe nel fatto di reato un elemento estraneo alla fattispecie.
Dunque il principio di offensività ha una funzione di garanzia perchè prevede che non possa esservi pena senza iniuria. Conserva in questo senso valore come imperativo per il legislatore futuro.
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