Il Principio di Colpevolezza Il principio di colpevolezza definisce ciò che è illecito sotto il profilo penale e, di conseguenza, la pena da applicare. Il nostro codice penale non utilizza il termine “colpevolezza”, ma l'ordinamento giuridico lo considera uno dei principi fondamentali della responsabilità penale.
La colpevolezza, concetto giuridico del diritto penale, racchiude l’insieme degli elementi soggettivi sui quali si fonda la responsabilità penale. Il ruolo sostanziale del concetto giuridico della colpevolezza nel sistema penale italiano è confermato dalla Costituzione. L'art. 27, infatti, sancisce il principio di personalità nella responsabilità penale:
- Art.27.1: "La responsabilità penale è personale."
- Art.27.2: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva."
- Art.27.3: "Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato."
- Art.27.4: "Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra."
La scienza penalistica non ha definito univocamente cosa sia la colpevolezza. Vi sono state due diverse opinioni: la concezione psicologica e la concezione normativa. La concezione normativa ha finito col prevalere nella dottrina italiana la quale afferma che è colpevole un individuo che abbia realizzato con dolo o colpa la fattispecie prevista dalla legge come reato, in assenza di circostanze tali da rendere necessitata l'azione illecita (Fiandaca-Musco).
Il concetto di colpevolezza intesa in senso normativo, è composto dai seguenti elementi:
- Imputabilità: corrispondente alla capacità di intendere e di volere di chi ha compiuto l’atto;
- Dolo o colpa, criteri di imputazione soggettiva. La differenza tra i concetti di dolo e colpa può essere così riassunta e esplicata: se A ha previsto e voluto la morte di B, come conseguenza della sua azione o omissione vi sarà il dolo; se invece A non voleva la realizzazione dell’evento giuridico rilevante, ma ha avuto solo una condotta dalla quale è derivata la morte di B, si dice che c'è colpa.
- Conoscibilità del precetto penale;
- Assenza di cause di esclusione della colpevolezza, in particolare l'errore.
Il concetto di punibilità costituisce il problema centrale di chi si interroga sui fattori costitutivi della "norma penale", che tradizionalmente si basa sul concetto di integrazione tra la norma e la sanzione. Si dichiarano infatti "imperfette" le norme penali senza sanzione.
Nei casi di fatti penalmente sanzionati, cioè quando la norma penale integra il concetto di punibilità, la sanzione implica la punizione del colpevole. Il codice penale agli articoli 44 e 158 non definisce le condizioni di punibilità ma si limita a fissare due caratteristiche:
- debbono consistere in un avvenimento del mondo esteriore, che non deve essere necessariamente voluto dall' agente;
- debbono essere estranee alla condotta illecita.
La corte costituzionale ha affermato che sussiste la colpevolezza quantomeno per le condizioni obiettive di punibilità intrinseche, che aggravano l'offesa implicita nelle commissione del reato. Diversamente le condizioni dette estrinseche non aggiungono nulla alla lesione del bene protetto dalla norma incriminante.
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