La Famiglia Nel mondo, culture differenti definiscono in modo diverso il concetto di famiglia. A seconda che il matrimonio sia celebrato ai soli fini giuridici o che sia celebrato da un ministro di culto, si parla rispettivamente di matrimonio civile e matrimonio religioso.
In Italia è presente la forma del matrimonio concordatario, per cui la semplice celebrazione cattolica può avere anche effetti civili e dunque la capacità di dar vita ad un nucleo famigliare. In alcuni paesi come la Francia, la Germania e la Russia, è invece necessario essere sposati dallo Stato prima di organizzare la cerimonia religiosa.
Il fine della costituzione di un nucleo famigliare può essere vario. Secondo alcuni la famiglia si basa sulla relazione tra un uomo e una donna i quali possono generare figli, mentre secondo altri, la finalità biologica non è primaria.
La costituzione di questo nucleo ha anche degli effetti. Innanzitutto sull'economia dei coniugi e sulla loro condizione giuridica e sociale. La famiglia è così composta dai due coniugi che hanno il dovere di educare i figli ed introdurli nella società. Perciò, il matrimonio ha effetti anche sugli interessi dei figli.
Come è disciplinato giuridicamente il matrimonio e la famiglia, in Italia? Nell'ordinamento giuridico italiano la materia è regolata dal cosiddetto "Diritto di famiglia". La Costituzione italiana dedica alla famiglia tre articoli: L'art. 29 stabilisce che "La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".
L'art. 30 stabilisce che "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità". L’art. 31 stabilisce che "La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo".
In Italia si dibatte circa il riconoscimento giuridico e la tutela per due partner che decidono di condividere la loro vita, senza sposarsi. Lo Stato potrebbe riconoscere diritti e tutele anche alle coppie di fatto, a tutte le famiglie indipendentemente dalla forma di convivenza. Nella maggior parte dei paesi occidentali, per i conviventi sono già previsti diritti e doveri in forma equivalente a quelli previsti per le coppie eterosessuali e sposate. L'Unione Europea prevede la parità dei diritti per gay e lesbiche già dal 1994.
Ancora alcuni Stati ammettono la celebrazione di matrimoni civili considerati illegali secondo molte religioni, come i matrimoni omosessuali o le unioni civili. In tali Stati il matrimonio può essere anche non formalmente celebrato, ma è sancito per legge come nel caso dei matrimoni di fatto (common-law marriage) o matrimoni informali.
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