Il divorzio congiunto I coniugi separati per ottenere il divorzio devono rivolgersi al Tribunale competente per territorio, cioè legato al luogo di residenza o al domicilio di uno dei due coniugi. A seconda che i consorti siano in accordo o meno nello sciogliere il vincolo matrimoniale, il procedimento di divorzio seguirà due evoluzioni diverse: • divorzio giudiziale, quando i consorti non sono d’accordo sulle condizioni alle quali divorziare. • divorzio congiunto, quando c'è accordo dei coniugi sulle condizioni alle quali separarsi o divorziare. In tal caso i coniugi possono presentare il ricorso attraverso una domanda congiunta senza l'assistenza dell’avvocato difensore.
E’quindi impreciso parlare di divorzio consensuale, esiste però il cosiddetto divorzio congiunto, cioè richiesto da entrambe le parti. Nel caso di divorzio congiunto, il procedimento è più veloce, essendo sufficiente la sola comparizione dei coniugi per il tentativo di conciliazione. Nel caso di divorzio giudiziale, invece, considerati i conflitti che possono insorgere, il procedimento è sempre più complesso e articolato.
Nel caso di ricorso per il divorzio congiunto non è obbligatoria la presenza dell’avvocato, mentre il ricorso per il divorzio giudiziale può essere presentato anche da un solo coniuge. In particolare: 1) l'art. 707 del codice procedura civile stabilisce che davanti al Presidente del Tribunale "i coniugi debbono comparire personalmente ... senza assistenza del difensore". 2) la Corte di cassazione e la Corte Costituzionale hanno chiarito che, in questo caso, l'assistenza del difensore non è necessaria né obbligatoria, anche se non è vietata (C. Cass, sentenza n.1050 del 18/4/1974, sez I; C. Cost. sentenze 30 giugno 1971, n. 151 e 16 dicembre 1971, n. 201 2). Trattandosi di interpretazione della legge, ciascun tribunale applica una procedura diversa nel caso di domanda di divorzio. |