Il Diritto Penale Il diritto penale rappresenta un ramo del diritto pubblico interno (è in pratica il complesso delle norme che descrivono i reati e le pene da essi derivanti).
Lo Stato vieta alcune condotte umane per mezzo di un avvertimento (sanzione affittiva) che si pone a tutela dei valori fondanti di un determinato popolo. È in poche parole la pena che distingue il reato, ovvero l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo.
È sempre la pena a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. In modo inesatto si parla spesso di reato penale (con la parola reato si intende già l'illecito penale). La pena è la sanzione tipica della violazione di un precetto penale che ha come proprietà la privazione della libertà del reo.
Al suo interno il diritto penale è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze. Se per fatto si intende l'oggettività del diritto penale (senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto), per personalità si indica il momento illuminante del diritto penale (il soggetto, per esser punito deve risultare imputabile). Le conseguenze infine rappresentano le sanzioni che seguono la violazione della norma penale.
E’ bene sottolineare come l’ordinamento penale italiano preveda una serie di norme volte a delineare i limiti spaziali e personali dell'applicazione della legge penale stessa. L'ordinamento italiano accoglie quattro principi basilari:
· principio di territorialità (la legge penale punisce chiunque delinqua nello stato di riferimento; · principio di difesa · principio di universalità · principio di personalità
Sono fonti del diritto penale i fatti o gli atti che producono le norme del diritto penale. Nel nostro ordinamento le fonti del diritto penale sono:
· Costituzione · Codice Penale · Leggi speciali
Il diritto penale è dunque fondato su quattro principi fondamentali:
· Principio di legalità · Principio di materialità · Principio di offensività · Principio di colpevolezza
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