Il Decreto Legge Il decreto legge è un atto avente forza di legge. Si utilizza in casi di urgenza (dal Governo), ai sensi dell'art. 77 della Costituzione della Repubblica italiana. La necessità può riferirsi tanto al provvedere, quanto al provvedimento.
La legge 400/1988 non esclude che il provvedimento sia di capace di risolvere il caso di necessità ed urgenza per cui è stato adottato. La straordinarietà dello strumento si riallaccia alla deroga al principio di rappresentatività, in quanto sottrae al Parlamento, l'esercizio della funzione legislativa. La Corte Costituzionale valuta un requisito unico la straordinarietà, la necessità e l'urgenza.
La Corte si è da poco dichiarata competente a verificare la sussistenza di presupposti di cui sopra. Nel 2007 ha per la prima volta annullato un decreto legge per carenza dei presupposti e chiarito che la conversione parlamentare non può salvare il vizio, che incide sulla separazione dei poteri.
Il decreto legge non può essere adottato nelle materie coperte da riserva di legge ordinaria. Il decreto Legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Se non viene trasformato in legge dal Parlamento entro sessanta giorni decade retroattivamente.
Il governo deve presentarlo alle Camere per la conversione in legge, che avviene con la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa. La discussione in assemblea deve cominciare entro cinque giorni e la legge può apportare emendamenti al suo testo originario.
Per giudicare se un caso è di straordinaria importanza si fa riferimento alla valutazione dallo stesso Governo. La Corte costituzionale presume la possibilità di dichiarare l'illegittimità costituzionale dei decreti adottati in evidente carenza dei presupposti medesimi.
Ha da poco escluso la legittimità della prassi della reiterazione dei decreti non convertiti. Nel caso della reiterazione, a differenza dell'assenza esplicita dei requisiti di necessità ed urgenza, il vizio può essere ristabilito dalla legge di conversione.
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