Il contratto di lavoro Il contratto individuale di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica o ente dotato di soggettività) e un lavoratore.
Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro è un contratto tipico e nominato, bilaterale, e oneroso. Si costituisce attraverso il consenso delle parti e la capacità di stipulare un contratto da parte del prestatore si acquista al raggiungimento dell'età minima per l’ammissione al lavoro (di norma 15 anni).
La causa del contratto di lavoro è lo scambio tra il lavoro prestato in posizione subordinata e la retribuzione. Dal contratto derivano pertanto due obbligazioni:
· quella del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione dovuta · quella del lavoratore subordinato di prestare la propria opera "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore (art. 2094 c.c.).
E’ bene sottolineare che esiste l'obbligo del datore di fornire un ambiente di lavoro sicuro. L'ordinamento italiano non prevede una particolare forma per il contratto di lavoro, che può dunque essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla luce del principio generale di libertà della forma.
La forma scritta può tuttavia essere imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge nei seguenti casi:
· per l’arruolamento di personale marittimo · per il contratto del personale dell’aria · per il contratto di lavoro sportivo · per il contratto di lavoro a tempo parziale · patto di prova e patto di non concorrenza
Vige l'obbligo del datore di lavoro di comunicare agli uffici di collocamento l'avvenuta assunzione e il contenuto del contratto e l'obbligo parallelo di consegnare al lavoratore un documento riportante i dati di registrazione nel libro matricola, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, il termine di preavviso per il licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro.
L'oggetto del contratto di lavoro è costituito dalla prestazione lavorativa e dalla retribuzione (la concreta prestazione lavorativa è determinata contrattualmente). L'oggetto del contratto deve essere lecito e possibile, pena la sua nullità. La retribuzione è quantificata dal contratto collettivo di lavoro di settore.
L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto, nel quale devono essere inserite anche specifiche motivazioni sul motivo del termine. La proroga è possibile solo per contratti di durata inferiore a tre anni, solo una volta e con indicazione delle ragioni.
Il contratto di lavoro può infine prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna parte può recedere senza obbligo di preavviso. Oggetto del patto è la verifica delle capacità professionali e della personalità del lavoratore. In capo al datore è posto l'obbligo di permettere l'effettivo svolgimento della prova.
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