Il contratto di lavoro part-time Il contratto di lavoro part-time prevede una diminuzione dell’orario di lavoro rispetto normale. Deve essere redatto in forma scritta e deve accogliere indicazione sulla durata della prestazione e sull’orario di lavoro. Vi sono tre tipologie di contratti a tempo parziale:
• orizzontale (c’è una riduzione dell’orario giornaliero rispetto a quello normale) • verticale (l’attività è a tempo pieno, ma solo in determinati giorni della settimana) • misto
La nuova riforma ha introdotto più flessibilità per il lavoro part-time. E’ affidato ai contratti collettivi la pratica per fissare le modalità delle clausole che implicano variazioni dell’orario di lavoro stabilito. Il cambiamento di un contratto part-time in uno a tempo pieno, richiede il consenso scritto del lavoratore.
La rinuncia da parte del lavoratore di modificare il rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno non può essere valutato tra le cause di licenziamento per giustificato motivo. In questo tipo di rapporto di lavoro è permesso lo svolgimento di prestazioni lavorative non comuni. E’ bene sottolineare che chi rifiuta il part-time non può per questo motivo essere licenziato.
Entro 30 giorni dalla stipula, il datore di lavoro deve spedire copia del contratto ai Centri per l'Impiego per la registrazione. Il contratto di lavoro a tempo parziale è compatibile con:
• il contratto di formazione • il rapporto di apprendistato • il contratto a termine
La qualifica di dirigente e di lavoratore socio di cooperativa concedono lo svolgimento del lavoro a tempo parziale. Il lavoratore in attività può chiedere al datore di lavoro la trasformazione del contratto da part-time a tempo pieno o viceversa in qualsiasi momento. La richiesta può essere fatta anche dal datore di lavoro.
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