Il contratto di lavoro parasubordinato Quando si parla di lavoro parasubordinato si intende un tipo di rapporto di lavoro vicina al lavoro subordinato ma anche a quello autonomo. Si tratta di forme di collaborazione svolte in maniera continuativa, collegate con la struttura organizzativa del datore di lavoro (non hanno alcun vincolo subordinativo).
Sono considerati lavoratori parasubordinati:
• i lavoratori a progetto • i collaboratori occasionali (la cui prestazione ha il carattere della continuità).
La prestazione è per un massimo di 30 giorni nel corso dell’anno solare mentre il compenso non deve essere superiore a 5.000 euro. Per i lavoratori parasubordinati è prevista l’iscrizione alla Gestione Separata Inps, mediante il versamento di un contributo (il 23,50%). Anche i lavoratori autonomi che non sono registrati ad altro Istituto Previdenziale devono immatricolarsi alla Gestione Separata Inps (il versamento è a carico del lavoratore).
I lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata hanno diritto ad alcune prestazioni erogate dall’Inps. Alcune di esse sono:
• indennità di maternità • indennità di malattia • assegno per il nucleo familiare
Da sottolineare che i lavoratori parasubordinati devono essere assicurati all’Inail. Il lavoro parasubordinato ha assunto maggiori implicazioni dopo il d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Il Codice Civile distingue in modo netto il prestatore di lavoro subordinato dal contratto d'opera, proprio del lavoratore autonomo. Questa dicotomia è arricchita dall'appalto secondo la communis opinio, nell'ambito di un'attività di impresa appaltatrice.
Restano quindi fuori del Libro V del Codice tutti quei rapporti di lavoro che sono estranei ai modelli economici recepiti dal legislatore del 1942. Soltanto il contratto di agenzia riceve una propria disciplina, all'interno del Libro IV.
In questo si rinviene una delle caratteristiche principali del lavoro parasubordinato: la compresenza di subordinazione e autonomia. Per quanto riguarda la conclusione dei contratti infine l'agente deve godere di una certa autonomia negoziale.
Diversamente da questi la sua prestazione in favore del preponente fa parte di un rapporto destinato a durare. Il preponente avrà interesse dunque a prevedere forme di controllo sull'attività dell'agente e di riscontro dei risultati.
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