Il Contratto di Lavoro Occasionale Il Contratto di Lavoro Occasionale prevede un rapporto di lavoro che non può avere una durata globale superiore a 30 giorni nel corso di un anno (sempre con il medesimo commissionario).
Non deve poi implicare un rimborso superiore a cinquemila euro nello stesso anno solare (e con lo stesso committente). Il lavoro occasionale ha, quindi, due impegni:
• di natura temporale • di natura economico
L’impiegato può essere destinato a qualsiasi mansione (da sottolineare che non gli è richiesta né l'iscrizione ad albi né l'apertura di una partita IVA). Il compenso del lavoratore è adattato con ritenuta d'acconto pari al 20%.
Se il reddito annuo è superiore ai cinquemila euro subentra l'obbligo di iscrizione nella gestione separata dei collaboratori. Occorre distinguere se la prestazione è effettuata onorando la coordinazione con il committente oppure è prestata senza alcun coordinamento.
Si rientra nelle collaborazioni minime se la prestazione ha le caratteristiche di coordinamento ed è di durata non superiore ai trenta giorni nell’arco di un anno solare con lo stesso committente (e non venga superato il compenso di cinquemila euro. In caso di superamento di uno di tali limiti il contratto rientra tra quelli a progetto.
Alcune categorie di lavoratori possono comunicare ai Servizi per l’impiego la loro disponibilità ad effettuare lavoro accessorio. Il prestatore di lavoro accessorio avrà diritto a ricevere il compenso per la propria prestazione presso uno o più enti o concessionari accreditati pari a 5.80 euro per ogni buono consegnato.
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