consulenza legale internet
consulenza legale in web

 

Redazione contratti | Richiedi una consulenza |

Il Contratto di lavoro a progetto

Con la legge 30 del 2003 il contratto di lavoro a progetto ha sostituito il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al cui assetto si perviene con:

· l'abrogazione di disposizioni codicistiche cardinali per la tenuta del sistema previgente
· l’individuazione di fattispecie che fuggono lo schema classico del lavoro dipendente a tempo indeterminato
· la prassi della frantumazione dello schema contrattuale tipico del lavoro dipendente
· l'abrogazione del sistema stabilito dalla l.230/62

E’ stato poi emanato il D.Lgs. n.276 del 10 Settembre 2003 la cui pubblicazione nella versione finale è avvenuta solo con la G.U. 251 del 28 ottobre successivo. La fattispecie legale è prevista sub artt.61 e ss. del D.Lgs. citato e prevede una forma peculiare di lavoro autonomo la cui normativa si ritrova negli artt.2222-2228 c.c.

Nel corso degli anni sono state introdotte tutele in favore del collaboratore autonomo. In relazione al lavoro dipendente:

· è stata prevista la sanzione della conversione a tempo indeterminato se il giudice accerta la mancanza del progetto
· come gli altri lavoratori, i co.co.pro versano contributi (che consistono all'incirca nei 2/3 della ordinaria contribuzione INPS) ad una cassa mutua di categoria e pagano assicurazioni antinfortunistiche.
· da una parte è prevista la maternità; tuttavia la brevità del contratto e la grande disparità di potere contrattuale fra datore e lavoratore spesso pone la lavoratrice nella necessità di celare la gravidanza.

Una clausola di preavviso è spesso inserita nei contratti e autorizza il datore a licenziare con uno o più mesi di preavviso il lavoratore, senza specificare il motivo (i giorni di assenza non sono retribuiti). La mancanza di un contratto nazionale quadro determina condizioni di precariato a sfavore del lavoratore (il lavoratore a progetto non gode di alcun diritto sindacale all'interno dell'azienda).

In base all’articolo 61 del decreto legislativo 276/03 i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici che devono essere gestiti dal lavoratore in funzione del risultato. Il contratto deve prevedere l’indicazione della durata.

Il salario è legato al raggiungimento degli obiettivi e non al monte ore speso nel rapporto di lavoro. La riconducibilità del modello legale al rapporto di lavoro autonomo implica la possibilità del datore di lavoro di determinare la periodicità della corresponsione del salario.

Il contratto a progetto contiene un compenso lordo comprensivo di tasse, contributi INPS e assicurazione, e la modalità di erogazione non è necessariamente mensile. Il contratto a progetto non prevede l'esclusività del rapporto di lavoro fra datore e lavoratore.

Il contratto a progetto può essere rinnovato infinite volte. In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia.






La Legge Biagi

Liquidazione

Trattamento di Fine Rapporto

Mobbing

Il Contratto a tempo Indeterminato

Il Contratto a tempo Determinato

Il Contratto di Lavoro

Il Contratto di lavoro a Progetto

Il Contratto d'Inserimento

Il Contratto a Chiamata

Lavoro Occasionale

Lo Stage

Lavoratori Extracomunitari

Contratti per gli Stranieri

Lavoratori Domestici

La Partita I.V.A.

Lavoro Interinale

Gli Studenti Lavoratori

Il Licenziamento

Ferie Retribuite

Mobilità nel Pubblico Impiego

La Tutela del Lavoratore

Lo Statuto dei Lavoratori

I Sindacati

Apprendistato

Telelavoro

Lavoro Ripartito

Lavoro Parasubordinato

Part Time

L'orario di Lavoro

Dimissioni

Cassa Integrazione

Riscatto Pensionistico

Discriminazioni Sessuali

Marketing e Lavoro


Altre news
sugli argomenti

 

  Focus approfondimenti

   
     
   

 

consulenza legale roma

 
 
successioni - testamento olografo - contratto a progetto - site map
Development by E-Age Media srl

statistiche