Il contratto d'inserimento Il contratto d'inserimento ha la funzione di inserire un lavoratore nel mercato del lavoro (attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali). Possono stipulare il contratto di inserimento:
• Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi • Gruppi di imprese • Associazioni professionali • Fondazioni • Enti di ricerca • Organizzazioni e associazioni di categoria
Il contratto può essere diretto a:
• Soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni • Disoccupati di lunga durata • Lavoratori con più di cinquanta anni di età • Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività • Donne di qualsiasi età residenti in aree il cui tasso di occupazione più basso di quello maschile • Persone riconosciute affette da un grave handicap
Per questo tipo di contratto è obbligatoria la forma scritta (deve poi essere indicato il progetto individuale di inserimento). La durata non dovrà essere inferiore a nove mesi e superiore a diciotto (la durata massima del contratto prorogato non può superare il limite legale di diciotto mesi).
Con il decreto 17 novembre 2005, diffuso dai ministeri dell’Economia e del Lavoro, vengono individuate le arre territoriali dove l’occupazione femminile è inferiore almeno del 20% di quella maschile.
Per queste zone il decreto avvia incentivi economici collegati alla stipula di contratti di inserimento per le lavoratrici donne, a prescindere dall’età. Rientrano nel decreto le regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Attraverso la forma contrattuale dello Staff Leasing un’impresa può rivolgersi ad un’altra impresa, per prendere a noleggio nuove forze lavoro. Per tutta la durata della distribuzione, l’impiegato svolge la propria attività nell’interesse dell’azienda che lo ha cercato.
Questo tipo di contratto può essere di due tipi:
• a tempo indeterminato • a tempo determinato
Il primo tipo può essere risolto solo nei casi indicati dalla legge mentre il secondo può essere concluso a condizioni che ricorrano ragioni di carattere tecnico-produttivo. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere tutti gli elementi richiesti.
All’impiegato si applica il contratto collettivo nazionale dell’impresa che lo utilizza (ha dunque il diritto di avvalersi dei servizi aziendali, sociali e assistenziali ). Questo tipo di contratto può essere prolungato ma è d’uopo attendere la previsione della proroga da parte dell’accordo collettivo nazionale applicato dal somministratore.
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