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Il Contratto a tempo Indeterminato

Il lavoro a tempo indeterminato si inserisce nella struttura del sistema lavorativo come il rapporto di lavoro di base tra datore e lavoratore (lo si distingue appunto dal rapporto a termine dove è previsto una fine per questo rapporto).

Per contratto a tempo indeterminato si intende un rapporto di lavoro che, a seguito di un periodo di prova, si trasforma in assunzione senza scadenza. Il contratto stabilisce le condizioni della prestazione lavorativa. Con esso sono stabiliti i diritti e gli obblighi degli imprenditori e dei lavoratori.

L’attuale normativa fissa l’orario a tempo pieno a 48 ore settimanali. I contratti nazionali di lavoro hanno abbassato tale limite, portandolo a 40 ore settimanali nei settori industriali e a 36 ore nel pubblico impiego.

Per quanto concerne la nullità dei contratti speciali si prevede che diventino contratti a tempo indeterminato se la forma è richiesta ab substantiam (e dunque non sia stata posta in essere).

Il Decreto Legislativo del 6 settembre del 2001 (il n. 368) stabilisce che è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

Nel contratto a tempo indeterminato non ne è dunque fissata a priori la durata della prestazione (può essere ammessa una clausola che stabilisce che il contratto non può essere risolto prima di un certo periodo).

Prima che il contratto produca ogni effetto, è consentito un periodo di prova, durante il quale il contratto può essere rescisso da entrambe le parti in qualsiasi momento.

La durata del periodo di prova deve risultare da atto scritto. Questo atto deve essere contestuale o anteriore alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. Il periodo di prova può essere ripetuto più di una volta. Ciò avviene nel caso di due contratti di lavoro a termine. Il periodo di prova non può essere superiore a:

· 6 mesi per i dirigenti e gli impiegati di 1a categoria;
· 3 mesi per gli impiegati delle altre categorie;
· 1 mese per le categorie speciali;
· 15 giorni per gli operai;
· 2 mesi per gli apprendisti.

Se l'interruzione è dovuta a malattia o a infortunio, alcuni contratti collettivi danno la facoltà al lavoratore di completare il periodo di prova in un secondo momento. Nel caso in cui il licenziamento avvenga durante il periodo di prova il datore di lavoro non è tenuto a motivarlo.


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