Gli effetti del divorzio sul matrimonio religioso Per la Chiesa il matrimonio religioso permane e mantiene i suoi effetti finché non ne venga sentenziata la nullità dal tribunale ecclesiastico. Il divorzio dunque, per la Religione Cattolica, non è rilevante (il divorziato non si può risposare con rito religioso).
La sentenza di divorzio produce quale effetto principale lo scioglimento del vincolo coniugale e cioè il venire meno di tutti i diritti e doveri reciproci dei coniugi. Il divorzio tuttavia incide soltanto sugli effetti civili del matrimonio, perché per la Chiesa il vincolo religioso perdura fino alla morte dei coniugi (secondo le autorità ecclesiastiche il divorzio è contrario al diritto divino naturale ed al diritto canonico).
Per la Chiesa dunque un matrimonio contratto con il solo rito civile è un matrimonio nullo (i coniugi sono considerati nell’ordinamento canonico come concubini). Da sottolineare che le persone che divorziano acquistano lo stato libero e possono contrarre un nuovo matrimonio valido agli effetti civili. A questo punto è importante chiarire che:
• la donna perde il cognome del marito (il Tribunale può autorizzarla a conservarlo; questa decisione può essere modificata con successiva sentenza, per motivi di particolare gravità)
• i divorziati non succedono più nei diritti ereditari
• nel caso in cui il divorziato beneficiario di assegno versa in stato di bisogno, è previsto un assegno da versare ad intervallo regolare a suo favore a carico dell’eredità (il Tribunale attribuirà questo assegno considerando l’importo delle somme percepite e del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche).
• abbiamo visto che il tribunale può stabilire dunque un assegno divorzile a favore di uno dei due ex coniugi
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