Estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta Un’obbligazione si estingue con l’adempimento della prestazione o in caso di impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore. Questo è l’unico motivo legittimo con il quale il debitore può liberarsi dall’obbligo di risarcire il danno. Egli ha solo l’onere di dare prova che questa è divenuta impossibile per una causa a lui non imputabile.
Quando l’obbligazione si estingue per impossibilità sopravvenuta, il debitore è liberato anche se il creditore non raggiunge il suo scopo. L’impossibilità sopravvenuta è legata all’inadempimento delle obbligazioni che trattano beni specifici. L’impossibilità sopravvenuta indica la obiettiva impossibilità od improbabilità del fatto. Essa è formata da: caso fortuito o forza maggiore. In entrambi i casi si tratta di situazioni non umanamente prevedibili che liberano da alcuna forma di colpevolezza il debitore.
- Il caso fortuito indica quei fattori causali che si presentano come improbabili in base alla scienza e all’esperienza, come ad esempio gli eventi naturali. - La forza maggiore indica qualsiasi energia esterna che limitano e costringono necessariamente il soggetto ad un atto o ad una condotta; ad esempio i provvedimenti dell’autorità.
Il codice penale all'art. 45 afferma "non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore". Le cause di estinzione dell’obbligazione, oltre all’adempimento e all’impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, sono:
- la novazione (sostituzione di un’obbligazione con un’altra nuova) - la remissione (rinuncia del creditore al credito) - la compensazione (estinzione di debiti e crediti reciproci) - la confusione (riunione nella stessa persona delle qualità di debitore e di creditore). |