Divorzio Per Divorzio si intende lo scioglimento del matrimonio civile oppure la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso. Si parla di scioglimento del vincolo matrimoniale dunque quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio civile, mentre si parla di cessazione degli effetti civili, quando il divorzio interviene in relazione al matrimonio concordatario.
Nel 1965, contemporaneamente alla presentazione alla Camera di un progetto di legge per il divorzio, iniziava la mobilitazione del Partito Radicale per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema. Nel dicembre del 1970 il divorzio veniva quindi introdotto nell'ordinamento giuridico italiano con la legge n. 898. Nonostante coloro i quali si opponessero al Divorzio si fossero organizzati per abrogare la legge attraverso il ricorso al referendum, l’Italia scelse compatta.
Gli italiani furono chiamati il 12 maggio 1974 a decidere se abrogare la legge Fortuna-Baslini: parteciparono al voto l'87,7% degli aventi diritto, votarono no il 59,3%, mentre i sì furono il 40,7% . Nel corso del tempo la normativa venne più volte ritoccata (in particolare si ridussero i tempi necessari per giungere alla sentenza definitiva).
Il Tribunale, prima di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, dovrà accertare l’esistenza di alcune condizioni:
• è riconosciuta la fine della comunione materiale e della comunione spirituale tra i coniugi • sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione giudiziale e siano trascorsi almeno tre anni dall'udienza presidenziale • uno dei coniugi non sia stato condannato a qualsiasi pena detentiva
Si sottolinea il fatto che il Tribunale può pronunciare solo la cessazione degli effetti civili, in quanto quelli religiosi possono venire meno soltanto con la dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio, che può essere pronunciato solo dall'Autorità ecclesiastica.
E' importante capire che la sentenza di divorzio produce i seguenti effetti personali:
• mutamento dello stato civile dei coniugi • perdita del cognome del marito da parte della moglie e i seguenti effetti patrimoniali: • pagamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge che sia privo di redditi adeguati • perdita dei diritti successori • diritto alla pensione di reversibilità • diritto ad una parte dell'indennità di fine rapporto
L’assegno di mantenimento e la sua quantificazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato. Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento sono infine la non titolarità di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra le parti.
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