Diritti accessori del divorziato Il coniuge separato ha diritto all’intera pensione di riversibilità nel caso di morte dell’ex consorte. Al contrario, nessuna quota derivante dalla liquidazione del TFR (trattamento di fine rapporto) spetta al consorte separato.
In caso di divorzio l’ex coniuge ha diritto alla liquidazione derivante dal TFR del consorte e alla pensione di riversibilità. Per ciò che concerne la liquidazione da TFR, il coniuge divorziato ha diritto al 40% della liquidazione maturata negli anni in cui il matrimonio ed il lavoro sono coincisi. I requisiti che l’ex coniuge deve possedere per aver diritto a tale somma di denaro sono: - non aver contratto nuovamente matrimonio - aver diritto all’assegno divorzile
In caso di decesso l’ex coniuge ha diritto alla pensione di riversibilità del consorte. I presupposti per ottenere la pensione di riversibilità sono: - ricevere l’assegno divorzile - non aver contratto nuovamente matrimonio. Tale requisito deve sussistere nel tempo, pena la privazione del diritto stesso. - la preesistenza del rapporto di lavoro da cui deriva la pensione di riversibilità rispetto al divorzio - il titolare della pensione deve aver maturato richiesta di anzianità di servizio
Se l’ex coniuge deceduto aveva contratto matrimonio dopo il divorzio, il nuovo coniuge può presentare richiesta al tribunale per ottenere una parte della pensione e degli assegni spettanti al primo coniuge. Il giudice considera in tal caso, la durata dei due matrimoni. |
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