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Dimissioni

Il rapporto di lavoro si può troncare anche per volontà del lavoratore, quando quest’ultimo rassegna le dimissioni, con l’unico obbligo di dare il preavviso. Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza. Non è richiesta l’accettazione da parte sua (essendo una dichiarazione di volontà unilaterale).

Un’eventuale revoca è valida solamente nel caso in cui il datore venga a conoscenza delle dimissioni con il consenso dello stesso. Per assicurare che le dimissioni non siano state provocate dalle pressioni del datore di lavoro sono presunte specifiche regole in caso di:

• Matrimonio: se le dimissioni sono esibite nel periodo che va tra la richiesta di pubblicazione del matrimonio ed un anno dopo la festeggiamento delle nozze, devono essere rafforzate entro un mese all’Ufficio provinciale del lavoro.
• Maternità: se le dimissioni sono inoltrate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento bisogna accertare la convalida del servizio ispettivo territoriale del ministero del lavoro.

Il periodo di preavviso è formato da un numero di giorni in cui il dipendente continua a lavorare e la sua durata è diversa a seconda della tipologia del contratto. In mancanza di norme specifiche si fa ricorso agli usi o all’equità.

Se il lavoratore si esonera senza dare il preavviso, ha l’obbligo di versare al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso che corrisponde all’importo delle retribuzioni che sarebbero spettate per il periodo di preavviso non lavorato. Tale periodo è sospeso in caso di malattia, di infortunio, di ferie o di maternità mentre riprende a decorrere una volta che sia cessata la causa.

Le dimissioni sono immediate durante il periodo di prova e nei casi in cui si verifica una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto (il recesso per giusta causa). In questo caso al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso. Come detto esistono delle regole differenti per i singoli contratti:

• Rapporto a tempo determinato: non è previsto l'istituto del preavviso ed il recesso obbliga la parte che recede a risarcire il danno all’altra. Salvo il caso di dimissioni per giusta causa. Le dimissioni anticipate del lavoratore implicano il risarcimento del danno al datore di lavoro.
• Contratto di formazione lavoro: questo tipo di contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza, salvo giusta causa.
• Collaborazione coordinata e continuativa: può essere rescisso in qualunque momento.
• Lavoro temporaneo: può assumere la forma determinata o indeterminata (in caso di dimissioni segue le regole previste per queste due tipologie.
• Job sharing: La disciplina del job sharing non regola l’ipotesi di risoluzione, lasciando libere le parti su come regolare il caso.



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