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Demansionamento

Il dipendente pubblico dovrebbe essere destinato alla mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equipollenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

L’amministrazione può tuttavia assegnare al dipendente le mansioni che ritiene più confacenti alle sue caratteristiche. L’amministrazione può esercitare nei confronti del dipendente il diritto di adibire il personale a mansioni diverse purché le nuove mansioni siano pari a quelle di assunzione.

E’ considerato un illegale demansionamento non solo l’assegnazione a mansioni non correlate all’inquadramento contrattuale del lavoratore, ma anche la sottrazione di tutte le mansioni precedentemente esercitate.

Il lavoratore può agire in giudizio per richiedere la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nelle mansioni in precedenza svolte nonché al risarcimento del danno subito. Questi può richiedere con un provvedimento d’urgenza l’immediato reintegro nelle mansioni di competenza.

Il lavoratore che subisce il demansionamento può chiedere il risarcimento del danno che ha subito alla professionalità e all’immagine. In ordine ai presupposti per il risarcimento del danno da demansionamento si sono formati in giurisprudenza tre orientamenti :

• è possibile il risarcimento del danno derivante dal pregiudizio di natura non patrimoniale subito da liquidarsi in via equitativa ex art.1226 cc. Ciò purchè il lavoratore verifichi l’effettiva sussistenza del danno.
• il comportamento del datore di lavoro viola più profili che solo in parte hanno rilievo economico. Tale condotta viola anche il diritto alla libera esercizio della professionalità nel luogo di lavoro e nella vita di relazione.
Quest’indirizzo dichiara che il risarcimento può essere riconosciuto anche nell’ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione del pregiudizio professionale.
• Un terzo orientamento ritiene che il giudice può desumere l’esistenza del danno in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione o ad altre circostanze di fatto.

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta. Nel caso di svolgimento promiscuo di mansioni che appartengono a livelli di inquadramento diversi, deve tenersi conto delle mansioni svolte in modo prevalente.

L’assegnazione a mansioni superiori deve durare per tutto il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge. Non vanno compresi i periodi di ferie e malattia che hanno effetto sospensivo con la probabilità di sommare le frazioni temporali anteriori e successive alla pausa feriale qualificate dallo svolgimento di mansioni superiori. Sono invece compresi i riposi settimanali ed i riposi compensativi.

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