Criteri per l’affidamento dei figli In caso di separazione il giudice decide a quale genitore affidare i figli conformandosi ad un unico criterio di base: la tutela dell’interesse esclusivo della prole. Il giudice, nello scegliere a chi affidare i figli, privilegia il genitore che garantisce maggiormente l’interesse dei minori.
Il tribunale nomina genitore affidatario colui che deve garantire sotto il profilo materiale, psicologico, affettivo e morale e che sembri più idoneo ad evitare alla prole i danni della disgregazione familiare.
Per tali ragioni il giudice decreta quale sia il genitore più idoneo in base ai requisiti psicologici del padre e della madre, nonchè le condizioni economiche degli stessi dal momento che nella sentenza di affidamento il tribunale stabilisce anche il mantenimento che il genitore non affidatario deve sostenere per soddisfare le esigenze della prole.
Dal momento che il principale criterio di scelta del giudice è l’interesse dei minori al fine di assicurar loro lo sviluppo fisico, morale e psicologico, in alcuni casi l’ufficiale giudicante può disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi o l’affidamento alternato.
Nonostante la sentenza del giudice riconosca la potestà esclusiva dei figli ad un genitore, le decisioni più rilevanti legate all’educazione dei minori sono prese da entrambi gli ex coniugi. Inoltre il tribunale stabilisce il dovere del genitore non affidatario di: mantenere economicamente la prole, vigilare sull’educazione e la crescita dei figli; oltre a riconoscergli il diritto di continuare ad avere dei rapporti con i figli.
Il genitore che non abbia ottenuto l’affidamento dei figli può ricorrere nuovamente al tribunale per mutare la decisione iniziale del giudice nel caso in cui creda che siano state prese decisioni pregiudizievoli all’interesse dei minori. Il ricorso va proposto al tribunale in camera di consiglio.
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