Criteri per l'assegnazione dell'assegno divorzile Nel momento in cui si presentano al Presidente del Tribunale, i consorti devono fornire diverse informazioni, in modo da consentire al giudice di stabilire chi dei coniugi dovrà corrispondere l’assegno divorzile (e per quale importo). Le condizioni in base alle quali il tribunale sentenzia sono:
• le condizioni dei coniugi • le ragioni per cui il matrimonio si è sciolto • il contributo individuale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione familiare • il contributo economico di ciascun coniuge al patrimonio comune • la dichiarazione dei redditi di ciascun consorte
Tali condizioni sono valutate in riferimento alla durata del vincolo matrimoniale. In caso di contestazioni relative alla condizione economica dichiarata dal coniuge, il giudice può disporre, chiedendo l’intervento della polizia tributaria, indagini sulla condizione economica e sull'effettivo tenore di vita del consorte.
In base all’art. 5 L. 898/70 il giudice, emettendo la sentenza di divorzio, stabilisce anche il dovere per un consorte di corrispondere un assegno di mantenimento da versare all’altro coniuge, nel caso in cui quest’ultimo non abbia i mezzi adeguati alla conservazione del tenore di vita precedente.
L’assegno divorzile può essere somministrato periodicamente (solitamente ogni mese) oppure in un’unica soluzione. Il tribunale dovrà definire un criterio di adeguamento dell’importo da versare in base agli indici di svalutazione monetaria (ISTAT) (art. 5, comma 7 l. divorzio).
Il dovere di riconoscere l’assegno all’ex coniuge cessa nel momento in cui quest’ultimo contrae nuovamente un altro matrimonio. L’ex coniuge che non si veda riconosciuta l’assistenza sanitaria, ha diritto all’assistenza dell'ente mutualistico del coniuge. Da sottolineare che tale diritto cessa se egli si sposa nuovamente. |