Cassa Integrazione É un intervento che assicura il lavoratore nel caso di perdita della retribuzione (sostiene le imprese in difficoltà). Spetta agli impiegati e ai quadri delle imprese.
Viene elargita in caso di interruzione o contrazione dell'attività produttiva (per situazioni aziendali imposte da eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori o situazioni temporanee di mercato).
L’integrazione ordinaria corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate. L'importo del trattamento ordinario non può però oltrepassare un limite massimo mensile stabilito in precedenza.
Non spetta se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita (senza averlo comunicato alla propria Sede Inps). In caso di comunicazione il lavoro viene sospeso per la durata dell'attività. La durata massima della cassa integrazione è di 13 settimane. In alcune aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
L'intervento della cassa integrazione straordinaria può essere ricercato per finalità diverse da quelle previste per l'ordinaria. Può ritrovarsi in caso di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, in caso di particolari crisi sociali, in casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e di sottoposizione all'amministrazione straordinaria.
Ne possono godere operai impiegati e quadri mentre ne sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in contratto di formazione lavoro (o che abbiano un'anzianità di servizio presso l'azienda inferiore a 90 giorni). Sono coinvolte dalla disciplina della Cassa d’integrazione Straordinaria le seguenti imprese:
• industriali con più di 15 dipendenti • artigiane con più di 15 dipendenti • commerciali con più di 200 dipendenti • aziende appaltatrici con più di 15 dipendenti • editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa • imprese appaltatrici di servizi di pulizia
Non può avere una durata superiore a 36 mesi nell'arco di cinque anni e l’importo dell'integrazione salariale straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale. Nel periodo di assenza il lavoratore percepisce l'assegno per il nucleo familiare, il Tfr matura per intero. Questo periodo è infine riconosciuto utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.
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