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Casa coniugale e diritti del coniuge separato

In caso di separazione, il giudice stabilisce a chi destinare l’utilizzo esclusivo della casa coniugale. Solitamente il primo criterio adottato del tribunale è quello di assegnare la casa familiare al coniuge a cui è affidata la prole, al fine di mantenere i minori nell’ambiente familiare d’origine.

In ogni sentenza per l’assegnazione della casa coniugale il giudice valuta le condizioni economiche dei consorti e applica il principio disciplinato dall’articolo 155 C.C. e dall’articolo 6 . L. 898/70 che riconosce l’assegnazione della casa familiare al coniuge a cui sono affidati i minori o con cui i figli vivono dopo la maggiore età. E’ dovere del coniuge separato comunicare all’altro genitore eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione. Nel caso di mancato avviso, l’ex coniuge in difetto deve risarcire il consorte e/o i figli per il danno provocato dalla difficoltà di reperimento.

Nel caso di separazione tra coniugi senza figli, l’utilizzo esclusivo della casa coniugale è regolato dalle comuni norme di locazione e proprietà. Se l’abitazione familiare è in locazione, è sufficiente comunicare al proprietario chi è il coniuge che ha ottenuto l’assegnazione della casa, in modo che quest’ultimo subentri automaticamente nel contratto di locazione. Nel caso in cui l’abitazione è proprietà comune o proprietà del coniuge non affidatario, l’assegnazione stabilita dal tribunale può essere trascritta nei registri immobiliari in modo da essere opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.

La scelta del tribunale deve tutelare il coniuge più debole sotto il profilo economico. Il coniuge non affidatario ha diritto al mantenimento. Questo può essere corrisposto attraverso assegni mensili o in un’unica soluzione. La liquidazione in un’unica soluzione e definitiva è possibile, previo accoro delle parti, quando il giudice ritiene equo l’importo da corrispondere. Tale tipo di liquidazione si ritiene definitiva, cioè successivamente ad essa l’ex coniuge beneficiario del mantenimento non può esigere ulteriori somme economiche dall’ex consorte.

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