Autonomia legislativa Le Regioni a statuto speciale trovano il proprio fondamento nei rispettivi statuti mentre quelle a statuto ordinario sono fissate in modo uniforme dall’articolo 117 della Costituzione.
Esistono tre tipi di Potestà:
1. Potestà legislativa primaria (o esclusiva, o diretta, o piena): spetta solo alle Regioni a statuto speciale. Nelle materie stabilite dagli statuti speciali la legge regionale è la fonte normativa preminente (esclude l’intervento della legge statale, la regione può realizzare una propria politica legislativa indipendente da precisi indirizzi che possono desumersi dalla legislazione dello Stato). Gli Statuti Speciali non pongono limiti ma menzionano il rispetto dei “principi generali dell’ordinamento giuridico”
2. Potestà legislativa concorrente ( o ripartita, o complementare, o secondaria). La normativa nelle materie indicate dall’art.117 deriva dal concorso di una legislazione “per principi” spettante allo Stato e di una legislazione spettante alle Regioni che può essere esercitata solo nel rispetto di tali principi. Quest’ultimi vengono fissati materia per materia in apposite leggi statali chiamate leggi quadro. La legislazione regionale concorrente non va sottoposta necessariamente alla preventiva emanazione di leggi quadro “ma si svolge nei limiti dei principi fondamentali che risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o che si desumono dalle leggi vigenti”.
3. Potestà legislativa integrativa- attuativa. C’è un limite che si identifica con “tutta la legislazione statale, di principio e di dettaglio, vigente nel settore interessato.” L’art 117 ultimo comma prevede che “le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”. Lo Stato si può avvalere delle leggi regionali in vista di una legislazione integrativa o complementare o di dettaglio di fatto simile a quella di tipo 2. La legge 59 del ’97 e relativi decreti legislativi ha allargato i poteri legislativi delle Regioni. Questi provvedimenti hanno delegato alle regioni molte funzioni in materie non previste dall’art. 117 stabilendo però che, relativamente a queste funzioni, spetta alle regioni il potere di emanare norme attuative ai sensi dell’art 117, comma secondo della costituzione.
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