consulenza legale internet
consulenza legale in web

 

Redazione contratti | Richiedi una consulenza |

Assegno divorzile

In caso di divorzio, cioè di scioglimento del matrimonio civile e degli effetti da esso scaturiti, il tribunale stabilisce gli obblighi di natura economica dei coniugi. Il coniuge, secondo quanto stabilito dalla sentenza del giudice, deve adempiere ai doveri economici e riconoscere all’ex consorte l’assegno divorzile e/o versare l’assegno di mantenimento per i figli.

Per garantire l’adempimento di tali doveri, il tribunale può stabilire che il coniuge obbligato presti garanzia reale o personale. Ai sensi dell’articolo 2818 del codice civile, la stessa sentenza del giudice rappresenta un titolo per iscrivere un’ipoteca sui beni del coniuge obbligato, cosi da tutelare il coniuge beneficiario al ricevimento dell’assegno per se stesso o per la prole. Inoltre, per assicurare il legittimo diritto del creditore, il giudice, su richiesta dell'avente diritto, può ordinare il sequestro dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.

In caso di inadempimento il coniuge creditore, per tutelare il suo diritto e/o quello della prole, può ricorrere alle azioni esecutive per il recupero credito. Inoltre il coniuge beneficiario, può querelare l’ex consorte che rischia di essere punito con la reclusione fino ad 1 anno e/o il pagamento di una multa.

Qualora l'obbligato non versi l'importo stabilito è anche possibile agire esecutivamente nei confronti di terzi che sono suoi debitori (ad esempio il datore di lavoro) al fine di ottenere ciò che è dovuto. I terzi, in tal caso, sono tenuti a versare periodicamente e direttamente le somme di denaro stabilite al coniuge beneficiario. In ogni caso il datore di lavoro non può versare all’ex coniuge creditore più della metà della somma dovuta all’inadempiente.

L’ex consorte può ricorrere in appello, nei termini di legge, contro la sentenza di divorzio. In tal caso la sentenza è riesaminata in camera di consiglio, dal giudice di secondo grado. L’obbligato può ricorrere al tribunale in camera di consiglio per modificare la sentenza del giudice, sia per ciò che concerne l’affidamento della prole che per gli obblighi economici.

Famiglia

Matrimonio

Matrimonio Civile

Coppie di fatto

Adozione

Adozione a Distanza

Adozione per Omosessuali

Separazione

Separazione Consensuale e Giudiziale

Divorzio

Le Procedure per chiedere il Divorzio

Assegno divorzile

Criteri per l'assegnazione dell'assegno divorzile

Il Divorzio e la Chiesa

Il Divorzio Congiunto

Alimenti

Mantenimento

Differenze tra Alimenti e Mantenimento

Affidamento dei figli

Criteri per l'affidamento dei figli

Casa coniugale e diritti del coniuge separato

Diritti accessori del divorziato

Altre news
sugli argomenti

 

  Focus approfondimenti

   
     
   

 

consulenza legale roma

 
 
successioni - testamento olografo - contratto a progetto - site map
Development byEagemedia realizzazione siti web srl
statistiche