Amministrazione pubblica In diritto il termine amministrazione pubblica ha un doppio significato:
• in senso oggettivo è una funzione pubblica che consiste nell'attività volta alla cura degli interessi della collettività • in senso soggettivo è l'insieme dei soggetti che esercitano tale funzione
Una funzione amministrativa si ritrova non solo negli ordinamenti statali ma anche in altri ordinamenti giuridici, come attività volta alla cura degli interessi della collettività. La pubblica amministrazione svolge tanto attività giuridiche quanto attività meramente materiali.
L'attività giuridica può manifestarsi in provvedimenti oppure in atti di diritto privato. L'ordinamento può anche consentire all'organo amministrativo di utilizzare atti consensuali e non autoritativi; si parla, in questi casi, di modulo consensuale dell'esercizio della funzione amministrativa.
In questi casi la pubblica amministrazione si spoglia della posizione di supremazia nei confronti dei destinatari dei suoi atti ponendosi in una posizione paritaria (ragione per cui si parla di attività paritetica).
La funzione amministrativa si distingue da quella legislativa perché quest'ultima si traduce nella creazione di norme generali ed astratte mentre l'amministrazione provvede per il caso singolo, mediante norme speciali e concrete.
Vi sono poi atti della pubblica amministrazione che hanno come destinatari una pluralità di soggetti; alcuni di questi contengono anche norme astratte (applicabili ad una pluralità indeterminata di casi). La funzione amministrativa si differenzia dunque dalla funzione giurisdizionale per la posizione di terzietà del giudice che caratterizza quest'ultima.
La funzione amministrativa è attività non libera nel fine (a differenza dell'attività svolta dai soggetti di diritto nell'ambito della loro autonomia privata). Il legislatore stabilisce l'interesse pubblico da perseguire, lasciando all'organo amministrativo un margine più o meno ampio di scelta.
L'organo deve riflettere sull'interesse pubblico affidato alle sue cure con gli altri interessi, pubblici o privati per stabilire se questi ultimi devono retrocedere di fronte al primo.
In senso soggettivo l'amministrazione pubblica è costituita dagli organi e uffici dello stato che dipendono dal governo. Questi sono ordinati in dicasteri. Oltre ai dicasteri, possono essere affidate ad organizzazioni dotate di una certa autonomia. Ciascuno di tali soggetti può essere considerato un'amministrazione.
Taluni enti pubblici sono dotati di una più o meno ampia autonomia dal governo. Ad essi si contrappongono gli enti strumentali che perseguono fini propri di un altro ente. Esistono poi in molti ordinamenti giuridici anche organi o enti pubblici che esercitano particolari funzioni amministrative in una posizione di piena e sostanziale indipendenza.
Negli ordinamenti in cui vige la separazione dei poteri tutti i soggetti considerato costituiscono uno dei tre poteri dello stato: il potere esecutivo. Vi sono anche casi in cui l'attività amministrativa è esercitata in proprio da soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, estranee alla pubblica amministrazione; si parla di esercizio privato di funzioni pubbliche.
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